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Norme di commercializzazione prodotti ortofrutticoli 

L'art. 76 del regolamento (CE) n.1308/2013, stabilisce che i prodotti ortofrutticoli freschi, per poter essere commercializzati, devono essere di qualità sana, leale e mercantile e deve essere indicato il Paese di origine.

Quanto sopra disposto è attuato per mezzo di norme di commercializzazione contenute nel regolamento delegato (UE) n.2023/2429, di cui 10 specifiche per altrettanti prodotti (mele, pere, agrumi, pesche e nettarine, lattughe ed indivie, peperoni dolci, fragole, uva da tavola, kiwi e pomodoro) e una di carattere generale riferita ai restanti prodotti ortofrutticoli coperti dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM).

L'applicazione di dette norme europee presuppone l'istituzione di un sistema di controlli svolti sulla base di una analisi del rischio in tutte le fasi della commercializzazione, salvo per alcuni prodotti appositamente esentati.

L' AGEA svolge il ruolo di autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli, che sono eseguiti da Agecontrol, società a totale capitale AGEA.
Tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e che presentano determinate caratteristiche, devono obbligatoriamente iscriversi alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO).

A livello internazionale, si segnala la presenza, per circa 50 prodotti ortofrutticoli, di norme di commercializzazione UNECE, definite nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Tali norme hanno lo status di raccomandazioni al fine di agevolare gli scambi commerciali tra i diversi Paesi, ma rappresentano anche il riferimento per la definizione delle norme di commercializzazione europee.


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