Prodotti agricoli DOP, IGP e STG

Prodotti agricoli DOP e IGP
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1143, con riferimento alle indicazioni geografiche (DOP e IGP), per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, tranne i vini e le bevande spiritose, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/1143.

Prodotti agricoli STG
Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1143, con riferimento alle specialità tradizionali garantite (STG), per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I TFUE, tranne i vini e le bevande spiritose, e gli altri prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1143.
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