Vini DOP e IGP

Vini DOP (DOCG, DOC) e IGP (IGT)
Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento alle indicazioni geografiche (DOP e IGP), per "vini" si intendono i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013, cioè:
(1) Vino
(3) Vino liquoroso
(4) Vino spumante
(5) Vino spumante di qualità
(6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico
(8) Vino frizzante
(9) Vino frizzante gassificato
(11) Mosto di uve parzialmente fermentato
(15) Vino ottenuto da uve appassite
(16) Vino di uve stramature
Le espressioni denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e denominazione di origine controllata (D.O.C.) sono le menzioni tradizionali di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, usate tradizionalmente in Italia per indicare che i suddetti prodotti vitivinicoli recano una denominazione di origine protetta (DOP).
L'espressione indicazione geografica tipica (I.G.T.) è la menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, usata tradizionalmente in Italia per indicare che i suddetti prodotti vitivinicoli recano una indicazione geografica protetta (IGP).
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20/07/2026