Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici
Le attività di raccolta dei dati in allevamento rappresentano uno strumento fondamentale per la realizzazione dei programmi genetici delle diverse specie e razze zootecniche. Tali attività consentono di acquisire informazioni sulle caratteristiche produttive, riproduttive e funzionali degli animali, necessarie per le valutazioni genetiche e per il miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale.
Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le attività di raccolta dei dati in allevamento finalizzate alla realizzazione dei programmi genetici sono svolte dagli Enti Selezionatori o, su delega degli stessi, da soggetti terzi, al fine di garantire la specializzazione delle attività e la terzietà nella gestione e validazione dei dati.
Attualmente, l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) è il soggetto riconosciuto per lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive. Gli Enti Selezionatori hanno conferito ad AIA la delega per l'attività di raccolta dati prevista dal D.Lgs. n. 52/2018, attività che viene realizzata anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, costituite dalle Associazioni Regionali Allevatori (ARA) e da eventuali altri soggetti convenzionati
Ogni anno il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), sulla base delle deleghe formalmente conferite dagli Enti Selezionatori, predispone il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento, finalizzato e connesso alla realizzazione dei programmi genetici approvati. Il Programma diventa operativo a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
Gli allevamenti inclusi nel Programma sono esclusivamente quelli ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi dei rispettivi programmi genetici. Le Commissioni Tecniche Centrali dei singoli Enti Selezionatori definiscono i criteri di individuazione delle aziende interessate e ne motivano le scelte sulla base di specifiche esigenze tecnico-scientifiche.
Le risorse finanziarie destinate alle attività di raccolta dati sono trasferite dal MASAF alle Regioni, che provvedono successivamente all'assegnazione dei fondi ad AIA e alle relative strutture territoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 - Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (art. 4: Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione).
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali (art. 47, comma 7).