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Normativa (DOP, IGP, STG) - Procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione

 
  1. Regolamenti UE
  2. Decreti ministeriali
 

Regolamenti UE

Le fonti dell'Unione europea in materia di procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle DOP, IGP, IG dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché delle STG dei prodotti agricoli, sono:

- il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

- il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.


Inoltre, con esclusivo riferimento al settore delle DOP e IGP dei vini, trovano applicazione anche:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [cfr. in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2];

- il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la registrazione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.


Mentre, con esclusivo riferimento al settore delle IG delle bevande spiritose, trova applicazione anche:

- il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

 
 

Decreti ministeriali

A livello nazionale, in attuazione dei regolamenti UE sopra indicati, è stato emanato il D.M. 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 62 del 16 marzo 2026, ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tuttavia, le previgenti disposizioni previste dal D.M.14/10/2013 (DOPIGP e STG prodotti agricoli), dal D.M. 06/12/2021 (DOP e IGP vini) e dal D.M. 18/10/2023 (IG bevande spiritose) continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026.

 
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