Chiarimento della definizione "aceto di", di cui all'articolo 49 della legge n. 238/2016.
Si riporta, di seguito, il parere fornito dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero
sulla corretta interpretazione dell'articolo 49, comma 1, della legge n. 238
del 12 dicembre 2016, relativamente alla denominazione "aceto di ...", nel quale
si specifica che:
"Il comma 1
dell'articolo 49 della presente legge, si interpreta nel senso che nel
prevedere la sola denominazione "aceto di ...", di fatto si esclude la
possibilità di utilizzare il termine "aceto" da solo disponendo, altresì,
proprio in ragione del principio di tutela della qualità e del consumatore, che
tale denominazione del prodotto debba essere sempre completata dal nome della
materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale ad esempio "aceto di
vino", "aceto di mele", "aceto di riso", a seconda dei casi. Pertanto, la
riserva d'uso limitata alla denominazione di vendita "aceto di ...", non lascia
senza disciplina l'uso del solo termine "aceto", bensì ne vieta,
implicitamente, l'utilizzo se privo dell'indicazione della materia prima che
deve essere di origine agricola."