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Protocollo Nagoya - Regolamento UE N.511/2014 - misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya

Con la Decisione 283/2014/UE del 14 aprile 2014, l'Unione Europea ha approvato il Protocollo di Nagoya, adottato il 29 ottobre 2010, attuando il terzo obiettivo della Convenzione sulla diversità biologica (CBD): garantire la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, regolandone l'accesso e il trasferimento delle tecnologie correlate. In particolare, la Decisione dà attuazione all'articolo 15 della CDB - che riguarda l'accesso alle risorse genetiche (Access to Genetic Resources) che riconosce:
La sovranità sulle risorse genetiche: gli Stati hanno sovranità sulle proprie risorse genetiche e sono i detentori del diritto di determinarne l'accesso; 
L'accesso basato sul consenso preventivo: l'accesso deve essere basato sul consenso preventivo, concesso in cognizione di causa dalla Parte contraente che fornisce le risorse, a meno che non sia diversamente stabilito;
Le condizioni reciprocamente concordate: l'accesso autorizzato deve avvenire secondo termini concordati tra le parti;
La creazione di condizioni favorevoli e condivisione dei benefici: le Parti contraenti devono attivarsi per creare condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche per usi compatibili con la Convenzione, garantendo una ripartizione equa dei benefici, sia monetari che non monetari, derivanti dall'uso delle risorse genetiche. 

 I paesi fornitori possono quindi richiedere:
Consenso informato preventivo (PIC) per l'accesso.
Termini reciprocamente concordati (MAT) per la ripartizione dei benefici.

Il Protocollo di Nagoya specifica ulteriormente le norme generali della Convenzione sulla diversità biologica in materia di accesso alle risorse genetiche e di ripartizione monetaria e non monetaria dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche (accesso e ripartizione dei benefici), promuovendo la conservazione della biodiversità attraverso un uso sostenibile delle risorse biologiche.

Il Regolamento ABS dell'UE (UE) n. 511/2014

Successivamente alla Decisione 283/2014/UE, l'UE ha adottato il Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del l 16 aprile 2014, che stabilisce le misure di conformità per gli utilizzatori delle risorse genetiche nell'Unione. In sintesi, il regolamento assicura che le risorse genetiche siano ottenute legalmente e utilizzate secondo le norme del Protocollo, creando uno strumento di tracciabilità della risorsa genetica. Inoltre, esso è stato anche integrato da un documento di orientamento della Commissione Europea redatto nel 2016.

I principali contenuti del Regolamento (UE) n. 511/2014

Obbligo di dovuta diligenza ("due diligence") - di cui all'articolo 4: l'utilizzatore deve reperire, conservare e condividere informazioni per dimostrare che le risorse genetiche sono state ottenute legalmente. Non rientrano nell'obbligo di dovuta diligenza le risorse fitogenetiche per l'agricoltura (PGRFA) elencate nell'allegato I dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), ottenute da parti contraenti il Trattato stesso; per quelle non incluse nel citato allegato occorre stabilire, nella ratifica del Protocollo che gli Stati dovranno predisporre, che siano anch'esse soggette alle condizioni e ai termini stabilite dall'ITPGRFA e, di conseguenza, l'obbligo della dovuta diligenza non si applica a tale materiale.
Registro delle collezioni - ai sensi dell'articolo 5: è istituito presso la Commissione Europea, raccoglie le collezioni di risorse genetiche conformi ai requisiti di tracciabilità e trasparenza.
Autorità competenti nazionali - ai sensi dell'art. 6: ogni Stato membro deve designare una o più autorità responsabili dell'applicazione del regolamento. 
Monitoraggio e controllo - ai sensi dell'articolo 7: gli Stati membri verificano la conformità dell'utilizzo e applicano eventuali misure correttive o sanzioni in caso di non conformità.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1866

Con successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1866, la Commissione ha stabilito le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento ABS del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi. Entrambi i regolamenti (Reg. UE 511/2014 e Reg. UE 1866/2015) sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
In particolare, l'articolo 5 del Regolamento n. 2015/1866 fa riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza nella fase di finanziamento della ricerca, ovvero della dichiarazione richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento ABS (n. 511/2014), dall'Autorità competente dello Stato Membro ai destinatari di finanziamenti per attività di ricerca che comportino l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze associate ad esse; invece, l'articolo 6 dello stesso Regolamento fa riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza nella fase di sviluppo finale di un prodotto e in tal caso l'utilizzatore rende la dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014 all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

Il Documento di orientamento della Commissione Europea (2016/C 313/01)

Particolare attenzione deve essere posta al documento di orientamento che specifica ulteriormente l'ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche ed alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Di seguito l'Allegato I del citato documento che chiarifica l'ambito di applicazione del regolamento n. 511/2014.

ALLEGATO I - DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2016/C 313/01)
 
 
Ambito di applicazione
del regolamento n. 511/2014
Esclusioni dall'ambito
di applicazione del regolamento n. 511/2014
Provenienza delle RG
Accesso in ...
Zone all'interno della giurisdizione del paese
Zone escluse dalla giurisdizione nazionale (mare
aperto, Antartico)
 
Il paese fornitore è ...
Parte contraente del
protocollo di Nagoya
Parte non contraente il
protocollo di Nagoya
 
Il paese fornitore ...
Dispone di una
legislazione in materia di accesso alle RG
Non dispone di alcuna
legislazione in materia di accesso
Data dell'accesso
Accesso ...
Dopo il 12 ottobre 2014
Prima del 12 ottobre
2014
Tipo di RG
Risorse genetiche ...
Non disciplinate da uno
strumento internazionale specifico per l'accesso e la ripartizione dei benefici
(es. Trattato internazionale FAO sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura)
Disciplinate da uno
strumento internazionale specifico per l'accesso e la ripartizione dei benefici
(es ITPGRFA)
 
 
Non umane
Umane
 
 
Ottenute come prodotti,
ma in seguito sottoposte ad attività di R&S
Utilizzate come prodotti
 
Utilizzazione ...
R&S sulla
composizione genetica e/o biochimica
Nessuna attività di
R&S
Tipo di utilizzo
Attività intrapresa ...
Persone fisiche o
giuridiche che utilizzano le RS
Persone che si limitano esclusivamente
a trasferire o a commercializzare prodotti basati sulle RS
 
R&S ...
Nell'UE
Fuori dall'UE

Normativa italiana e applicazione

In Italia, il decreto interministeriale del 1° aprile 2019 ha designato le Autorità competenti che includono, come denominati alla data del decreto interministeriale: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e il Ministero della salute.
Inoltre, il decreto legislativo n. 153 del 26 ottobre 2020 disciplina le misure sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione.
L'Italia ha firmato il Protocollo di Nagoya nel giugno 2011, e, pur non avendolo ancora ratificato, è tenuta all'applicazione delle norme europee, per l'accesso e l'utilizzo delle risorse genetiche provenienti da Paesi firmatari, adeguandosi progressivamente agli obblighi del Protocollo.
Per conoscere i Paesi firmatari è possibile consultare la seguente pagina "Access and Benefit-Sharing Clearing-House (ABSCH)": https://absch.cbd.int/en/

Atti e Norme

Atto
Data
Oggetto principale
Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
Adottato il 29 ottobre 2010 a Nagoya (Giappone); entrato in vigore il 12 ottobre 2014 a livello internazionale (art. 33)
Accordo internazionale che disciplina l'accesso alle risorse genetiche e la condivisione equa e giusta dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Access and Benefit-Sharing - ABS)
Decisione 2014/283/UE del Consiglio del 14 aprile 2014
14 aprile 2014, pubblicata in GUUE L 150 del 20 maggio 2014
Approvazione e conclusione, a nome dell'Unione Europea, del Protocollo di Nagoya; impegna l'UE a rispettarne le disposizioni e ad attuarlo nel diritto dell'Unione
Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
Pubblicato 20 maggio 2014; entrato in vigore 9 giugno 2014; applicabile dal 12 ottobre 2014 (piena applicazione delle misure operative dal 12 ottobre 2015)
Stabilisce le misure di conformità per gli utilizzatori di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate nell'UE, per assicurare il rispetto del Protocollo di Nagoya ("Regolamento ABS")
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione, del 13 ottobre 2015
Adottato 13 ottobre 2015, pubblicato in GUUE L 275 del 20 ottobre 2015
Stabilisce le regole di attuazione del Regolamento 511/2014: registro delle collezioni, modalità di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, criteri per le buone pratiche ("best practices")
Comunicazione della Commissione 2016/C 313/01 (Documento di orientamento relative all'ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014...)
Pubblicata in GUUE C 313 del 27 agosto 2016
Documento di orientamento interpretativo sul campo di applicazione e sugli obblighi principali del Regolamento 511/2014; fornisce chiarimenti per autorità, ricercatori e imprese sull'attuazione pratica del sistema ABS
Decreto interministeriale del 1° aprile 2019
GU Serie Generale n.173 del 25 luglio 2019
Designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014
Decreto legislativo n. 153 del 26 ottobre 2020
Entrata in vigore con il provvedimento del 01 dicembre 2020 (GU n. 285 del 16 novembre 2020)
Disciplina le misure sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014
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