Protocollo Nagoya - Regolamento UE N.511/2014 - misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya
Con la Decisione 283/2014/UE del
14 aprile 2014, l'Unione Europea ha approvato il Protocollo di Nagoya, adottato
il 29 ottobre 2010, attuando il terzo obiettivo della Convenzione sulla
diversità biologica (CBD): garantire la giusta ed equa condivisione dei
benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, regolandone l'accesso e il
trasferimento delle tecnologie correlate. In particolare, la Decisione dà
attuazione all'articolo 15 della CDB - che riguarda l'accesso alle risorse
genetiche (Access to Genetic Resources) che riconosce:
- La sovranità sulle
risorse genetiche: gli Stati hanno sovranità sulle proprie risorse
genetiche e sono i detentori del diritto di determinarne l'accesso;
- L'accesso basato sul
consenso preventivo: l'accesso deve essere basato sul consenso
preventivo, concesso in cognizione di causa dalla Parte contraente che fornisce
le risorse, a meno che non sia diversamente stabilito;
- Le condizioni
reciprocamente concordate: l'accesso autorizzato deve avvenire secondo
termini concordati tra le parti;
- La creazione di
condizioni favorevoli e condivisione dei benefici: le Parti contraenti
devono attivarsi per creare condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse
genetiche per usi compatibili con la Convenzione, garantendo una ripartizione
equa dei benefici, sia monetari che non monetari, derivanti dall'uso delle
risorse genetiche.
I paesi fornitori possono quindi richiedere:
- Consenso informato preventivo (PIC) per l'accesso.
- Termini reciprocamente concordati (MAT) per la
ripartizione dei benefici.
Il Protocollo di Nagoya specifica
ulteriormente le norme generali della Convenzione sulla diversità biologica in
materia di accesso alle risorse genetiche e di ripartizione monetaria e non
monetaria dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e
delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche (accesso e
ripartizione dei benefici), promuovendo la conservazione della biodiversità
attraverso un uso sostenibile delle risorse biologiche.
Il Regolamento ABS dell'UE (UE) n. 511/2014
Successivamente alla Decisione
283/2014/UE, l'UE ha adottato il Regolamento (UE) n. 511/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del l 16 aprile 2014, che stabilisce le misure
di conformità per gli utilizzatori delle risorse genetiche nell'Unione. In
sintesi, il regolamento assicura che le risorse genetiche siano ottenute
legalmente e utilizzate secondo le norme del Protocollo, creando uno
strumento di tracciabilità della risorsa genetica. Inoltre, esso è stato anche
integrato da un documento di orientamento della Commissione Europea redatto nel
2016.
I principali contenuti del
Regolamento (UE) n. 511/2014
Obbligo di
dovuta diligenza ("due diligence") - di cui all'articolo 4: l'utilizzatore deve
reperire, conservare e condividere informazioni per dimostrare che le risorse
genetiche sono state ottenute legalmente. Non rientrano nell'obbligo di dovuta
diligenza le risorse fitogenetiche per l'agricoltura (PGRFA) elencate
nell'allegato I dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), ottenute da parti contraenti il
Trattato stesso; per quelle non incluse nel citato allegato occorre stabilire,
nella ratifica del Protocollo che gli Stati dovranno predisporre, che siano
anch'esse soggette alle condizioni e ai termini stabilite dall'ITPGRFA e, di
conseguenza, l'obbligo della dovuta diligenza non si applica a tale materiale.
Registro delle
collezioni - ai sensi dell'articolo 5: è istituito presso la Commissione
Europea, raccoglie le collezioni di risorse genetiche conformi ai requisiti di
tracciabilità e trasparenza.
Autorità competenti
nazionali - ai sensi dell'art. 6: ogni Stato membro deve designare una o più autorità
responsabili dell'applicazione del regolamento.
Monitoraggio e
controllo - ai sensi dell'articolo 7: gli Stati membri verificano la conformità
dell'utilizzo e applicano eventuali misure correttive o sanzioni in caso di non
conformità.
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1866
Con successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1866,
la Commissione ha stabilito le norme dettagliate per l'attuazione del
regolamento ABS del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro
delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle
migliori prassi. Entrambi i regolamenti (Reg. UE 511/2014 e Reg. UE 1866/2015)
sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
In particolare, l'articolo 5 del
Regolamento n. 2015/1866 fa riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza
nella fase di finanziamento della ricerca, ovvero della dichiarazione richiesta
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento ABS (n. 511/2014),
dall'Autorità competente dello Stato Membro ai destinatari di finanziamenti per
attività di ricerca che comportino l'utilizzo di risorse genetiche e di
conoscenze associate ad esse; invece, l'articolo 6 dello stesso Regolamento fa
riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza nella fase di sviluppo
finale di un prodotto e in tal caso l'utilizzatore rende la dichiarazione di
dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
511/2014 all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
Il Documento di orientamento della Commissione Europea (2016/C 313/01)
Particolare attenzione deve essere posta al documento di orientamento che specifica ulteriormente l'ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche ed alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Di seguito l'Allegato I del citato documento che chiarifica l'ambito di applicazione del regolamento n. 511/2014.
Ambito di applicazione del regolamento n. 511/2014 |
Esclusioni dall'ambito di applicazione del regolamento n. 511/2014 |
||
|---|---|---|---|
Provenienza delle RG |
Accesso in ... |
Zone all'interno della giurisdizione del paese |
Zone escluse dalla giurisdizione nazionale (mare aperto, Antartico) |
Il paese fornitore è ... |
Parte contraente del protocollo di Nagoya |
Parte non contraente il protocollo di Nagoya |
|
Il paese fornitore ... |
Dispone di una legislazione in materia di accesso alle RG |
Non dispone di alcuna legislazione in materia di accesso |
|
Data dell'accesso |
Accesso ... |
Dopo il 12 ottobre 2014 |
Prima del 12 ottobre 2014 |
Tipo di RG |
Risorse genetiche ... |
Non disciplinate da uno strumento internazionale specifico per l'accesso e la ripartizione dei benefici (es. Trattato internazionale FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura) |
Disciplinate da uno strumento internazionale specifico per l'accesso e la ripartizione dei benefici (es ITPGRFA) |
Non umane |
Umane |
||
Ottenute come prodotti, ma in seguito sottoposte ad attività di R&S |
Utilizzate come prodotti |
||
Utilizzazione ... |
R&S sulla composizione genetica e/o biochimica |
Nessuna attività di R&S |
|
Tipo di utilizzo |
Attività intrapresa ... |
Persone fisiche o giuridiche che utilizzano le RS |
Persone che si limitano esclusivamente a trasferire o a commercializzare prodotti basati sulle RS |
R&S ... |
Nell'UE |
Fuori dall'UE |
Normativa italiana e applicazione
In Italia, il decreto
interministeriale del 1° aprile 2019 ha designato le Autorità competenti che includono,
come denominati alla data del decreto interministeriale: il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, e il Ministero della salute.
Inoltre, il decreto legislativo n. 153 del 26 ottobre 2020 disciplina le misure
sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
n. 511/2014sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal
Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta
ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione.
L'Italia ha firmato il Protocollo di Nagoya nel giugno 2011, e, pur non
avendolo ancora ratificato, è tenuta all'applicazione delle norme europee, per
l'accesso e l'utilizzo delle risorse genetiche provenienti da Paesi firmatari, adeguandosi
progressivamente agli obblighi del Protocollo.
Per conoscere i Paesi firmatari è possibile consultare la seguente pagina "Access
and Benefit-Sharing Clearing-House (ABSCH)": https://absch.cbd.int/en/
Atti e Norme
Atto |
Data |
Oggetto principale |
|---|---|---|
Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione |
Adottato il 29 ottobre 2010 a Nagoya (Giappone); entrato in vigore il 12 ottobre 2014 a livello internazionale (art. 33) |
Accordo internazionale che disciplina l'accesso alle risorse genetiche e la condivisione equa e giusta dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Access and Benefit-Sharing - ABS) |
Decisione 2014/283/UE del Consiglio del 14 aprile 2014 |
14 aprile 2014, pubblicata in GUUE L 150 del 20 maggio 2014 |
Approvazione e conclusione, a nome dell'Unione Europea, del Protocollo di Nagoya; impegna l'UE a rispettarne le disposizioni e ad attuarlo nel diritto dell'Unione |
Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 |
Pubblicato 20 maggio 2014; entrato in vigore 9 giugno 2014; applicabile dal 12 ottobre 2014 (piena applicazione delle misure operative dal 12 ottobre 2015) |
Stabilisce le misure di conformità per gli utilizzatori di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate nell'UE, per assicurare il rispetto del Protocollo di Nagoya ("Regolamento ABS") |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione, del 13 ottobre 2015 |
Adottato 13 ottobre 2015, pubblicato in GUUE L 275 del 20 ottobre 2015 |
Stabilisce le regole di attuazione del Regolamento 511/2014: registro delle collezioni, modalità di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, criteri per le buone pratiche ("best practices") |
Comunicazione della Commissione 2016/C 313/01 (Documento di orientamento relative all'ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014...) |
Pubblicata in GUUE C 313 del 27 agosto 2016 |
Documento di orientamento interpretativo sul campo di applicazione e sugli obblighi principali del Regolamento 511/2014; fornisce chiarimenti per autorità, ricercatori e imprese sull'attuazione pratica del sistema ABS |
Decreto interministeriale del 1° aprile 2019 |
GU Serie Generale n.173 del 25 luglio 2019 |
Designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014 |
Decreto legislativo n. 153 del 26 ottobre 2020 |
Entrata in vigore con il provvedimento del 01 dicembre 2020 (GU n. 285 del 16 novembre 2020) |
Disciplina le misure sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 |