Miglioramento genetico
Il miglioramento
genetico degli animali rappresenta un particolare aspetto nell'ambito del tema
più ampio della riproduzione animale.
Per gli animali da reddito appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina,
equina, ovina e caprina principi, condizioni e requisiti, sono stabiliti, a
livello eurounitario, dal Regolamento n. 2016/1012/UE dell'8 giugno 2016, e, a livello nazionale,
dal D.Lgs 11 maggio 2018 n. 52, recante la "disciplina
della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio
2016, n. 154".
Per quanto riguarda, invece, le altre specie, l'attività di allevamento degli
animali di razza è regolata a livello nazionale dal D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 529 relativo alle condizioni zootecniche e
genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.
L'allevamento e la riproduzione degli animali di razza possono prevedere numerose
e variegate attività da svolgersi al fine di migliorare e/o conservare le razze.
L'elemento fondamentale è la costituzione di un libro genealogico che prevede
la registrazione, per ogni soggetto iscritto, degli ascendenti permettendo, nel
tempo, di ottenere numerose informazioni sulla parentela tra gli animali.
Queste informazioni risultano fondamentali per rendere le valutazioni del
valore genetico degli animali più precise nonché per l'individuazione ed il
controllo di determinati caratteri genetici desiderati o indesiderati.
Per le specie da reddito, il Regolamento (UE) n. 2016/1012 e il D.lgs. n.
52/2016 prevedono che l'attività riproduttiva degli animali di razza sia
attuata dalle Associazioni Nazionali di Allevatori che, in possesso di
determinati requisiti, sono riconosciuti quali Enti selezionatori al fine di gestire dei programmi genetici che devono essere ufficialmente
approvati e
consistono nella tenuta del libro genealogico e nelle connesse attività di
valutazione degli animali. Per l'approvazione dei programmi genetici il MASAF
deve acquisire il parere del Comitato nazionale zootecnico, istituito con
decreto n. 2108 del 26 febbraio 2020 che ha, inoltre, compiti
di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati
negli allevamenti. L'attività di raccolta dati negli allevamenti finalizzata
alla realizzazione dei programmi genetici serve a mettere a disposizione degli
enti selezionatori tutte le informazioni sugli animali necessarie per
alimentare i libri genealogici, valutare gli animali ed individuare i
riproduttori. La raccolta dati si realizza sistematicamente negli allevamenti e
viene attuata secondo le previsioni di uno specifico Disciplinare.
In ragione dell'interesse generale, l'attività di gestione dei programmi
genetici è sostenuta da parte della Pubblica Amministrazione con l'erogazione
di specifici contributi, come consentito dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di stato, (Reg. (UE) 2472/2022) e
in linea con specifici criteri emanati ai sensi dell'art. 12 della legge
241/90.