Whistleblowing
Segnalazione condotte illecite
Gestione delle segnalazioni effettuate dal
whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle
persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d.
decreto whistleblowing).
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, N. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.
A seguito dell'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 24 del 2023 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
Chi
può segnalare
Nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste sono legittimati alla segnalazione
mediante il canale interno, costituito dal portale Whistleblowing:
■ i dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste;
■ i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
■ i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa
presso Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che
forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
■ i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
■ i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività
presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste;
■ le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o
rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero
fatto, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste.
I soggetti sopra elencati possono effettuare la segnalazione:
■ quando il rapporto giuridico con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste è in corso;
■ quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle
violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre
fasi precontrattuali;
■ durante il periodo di prova;
■ successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni
sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto
stesso.
Cosa si può segnalare
Possono essere oggetto di segnalazione
le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che
ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o
dell'ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto
lavorativo pubblico o privato.
Modalità di segnalazione
Il canale di segnalazione interno
di cui è dotato il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste garantisce la riservatezza dell'identità della persona
segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella
segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa
documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata al R.P.C.T. ed il processo di
gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo
informatico automatizzato che consente la compilazione, l'invio e la ricezione
delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il R.P.C.T. di
comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori
informazioni utili all'istruttoria.
In particolare:
■ la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
■ la
segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza (R.P.C.T.) e da lui gestita mantenendo il dovere di
confidenzialità nei confronti del segnalante;
■ nel
momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico
di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla
segnalazione, verificare la risposta del R.P.C.T. e dialogare rispondendo a
richieste di chiarimenti o approfondimenti;
■ la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
Le segnalazioni possono essere inviate a:
