Bevande spiritose IG

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787, per "bevanda spiritosa" si intende una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:
a) è destinata al consumo umano;
b) possiede caratteristiche organolettiche particolari;
c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;
d) è stata prodotta:
i) direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:
- distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti -aromatizzanti,
- macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o
bevande spiritose o una loro combinazione,
- aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande
spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:
- aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,
- coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,
- altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,
-prodotti edulcoranti,
-altri prodotti agricoli,
- prodotti alimentari, oppure
ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
- altre bevande spiritose,
- alcole etilico di origine agricola,
- distillati di origine agricola,
- altri prodotti alimentari;
e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;
f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita :
i) la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico
volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la
pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.
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