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Bevande spiritose IG

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787, per "bevanda spiritosa" si intende una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:

a) è destinata al consumo umano;

b) possiede caratteristiche organolettiche particolari;

c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;

d) è stata prodotta:
     i) direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:
       - distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti  -aromatizzanti,
       - macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o
         bevande spiritose o una loro combinazione,
       - aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande
          spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:
           - aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,
           - coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,
           - altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,
           -prodotti edulcoranti,
           -altri prodotti agricoli,
           - prodotti alimentari, oppure

     ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
        - altre bevande spiritose,
        - alcole etilico di origine agricola,
        - distillati di origine agricola,
        - altri prodotti alimentari;

e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;

f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita :
    i) la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
    ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico
          volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la
          pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.

 
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